Il Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell’ordinamento italiano un
nuovo regime di responsabilità a carico dei cosiddetti Enti, ovvero
Organizzazioni, Società e Associazioni siano essi indifferentemente forniti o
privi di personalità giuridica.
I criteri di
applicazione della norma prevedono che la Società adotti sulla base di una
valutazione dei rischi esistenti, un sistema di principi, regole, procedure e
controlli necessari per prevenire la commissione di diverse fattispecie di
reato.
Dotandosi di questo
“modello”, le Società da un lato contribuiscono concretamente alla diffusione
al proprio interno della cultura della responsabilità e della prevenzione,
quella comunemente definita cultura della legalità, e dall’altro si pongono in
condizione di dimostrare che il reato eventualmente commesso non è imputabile a
una cattiva organizzazione o a un insieme di comportamenti negativi ascrivibili
a chi vi lavora.
La legge stabilisce,
infatti, che in caso d’illeciti, una Società potrà essere esonerata dalla
Responsabilità Amministrativa se avrà adottato al proprio interno un “Modello
231” fatto di regole e sanzioni tali per cui la commissione di un reato da
parte di un qualsiasi dipendente potrà avvenire solo in violazione di tale
modello.
In presenza di un
reato in violazione delle regole predisposte commesso da un soggetto apicale o
un suo sottoposto, qualora si sia adottato il “Modello 231”, la Società diventa
essa stessa “parte lesa”, cioè danneggiata, anziché soggetto corresponsabile.
Nell’ambito del sistema di controllo interno il Codice Etico è uno dei
principali riferimenti per il “Modello 231”.
Con l’approvazione
del Codice Etico l’Ente riconosce l’importanza della responsabilità etico-sociale,
del ruolo preminente della politica per la salute e la sicurezza dei lavoratori
e della salvaguardia ambientale nella conduzione degli affari e delle attività
e promuove una gestione orientata al bilanciamento tra i legittimi interessi
dei propri portatori di interesse e della collettività nella quale opera.
Il Codice Etico è
quindi improntato a un ideale di mutua cooperazione e di rispetto di tutti gli
interessi delle parti coinvolte. Presupposto indispensabile e assolutamente inderogabile
per l'esonero dalla responsabilità è anche la nomina dell'Organismo di
Vigilanza (OdV) al quale sono affidate le competenze per il controllo.
Terremerse da
diversi anni si è dotata di tale “modello 231” e ha nominato i componenti
dell’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di
Vigilanza di Terremerse è composto da tre professionisti esperti del settore,
esterni alla Cooperativa. Il Presidente è un Avvocato, i due componenti sono il
Presidente del Collegio Sindacale e un Contabile di provata esperienza e
conoscenza del Diritto privato. È obbligo dell’Organismo di Vigilanza
riepilogare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di
Terremerse le criticità e le mancanze eventualmente rilevate e riscontrate nel
corso dei controlli svolti al fine di verificare l’adeguatezza, l’effettività e
l’efficacia del “Modello 231” approvato.
Anche nell’esercizio
2015, come già avvenuto in passato, in ottemperanza al piano delle attività
programmato, l’OdV ha svolto una serie di colloqui, controlli e sopralluoghi al
fine di verificare il grado di attuazione del “Modello 231”. Nel corso della
riunione del 25 marzo scorso, l’Organismo di Vigilanza ha approvato la
Relazione Annuale per l’esercizio 2015 che verrà sottoposta e illustrata al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Terremerse. Gli esiti
delle attività di vigilanza e di ogni verifica effettuata sono stati riportati
negli appositi verbali che vidimati sono contenuti nel Libro dei Verbali.
L’Organismo di
Vigilanza nella Relazione Annuale dell’anno 2015 nelle proprie conclusioni,
oltre a chiedere tra gli altri di valutare l’opportunità di aggiornare e
adeguare il “Modello 231” a seguito delle novità legislative introdotte quali il
reato di autoriciclaggio e modifiche al reato di falso in bilancio, ha
attestato che all’interno di Terremerse non si sono evidenziate criticità o
inadeguatezze, così come non sono emersi fatti censurabili o violazioni del
“Modello 231”.