mercoledì 7 gennaio 2015

Fondi di sovvenzione: modifiche ai regolamenti



Durante le ultime Assemblee straordinarie e ordinarie separate per i Soci cooperatori e generale per i delegati dei Soci cooperatori e per i Soci sovventori di Terremerse, sono state assunte delle delibere che riguardano la diminuzione di un Fondo di sovvenzione non scaduto, con contestuale allungamento della sua durata e alcune modifiche ai regolamenti dei Fondi di sovvenzione esistenti.
«I Fondi di sovvenzione, previsti statutariamente, sono relativi ad apporti di capitale da parte dei Soci sovventori, i quali istaurano con la Cooperativa una relazione prettamente finanziaria, laddove i Soci cooperatori stabiliscono con la stessa un rapporto mutualistico – spiega Emilio Sabatini, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo - In particolare la prima delibera ottenuta in Assemblea straordinaria è relativa al Fondo di sovvenzione sottoscritto nell’anno 2000 dalla società C.C.P.A. Soc. Coop. (Fondo n. 4) per l’importo di euro 1.041.177 con durata di 15 anni, pertanto in scadenza nel 2015. Il Fondo in oggetto è nato come corrispettivo di un’operazione nella quale C.C.P.A. aveva conferito in Terremerse il ramo d’azienda di Solgea, costituito da magazzini di stoccaggio e vendita di mezzi tecnici e un centro di stoccaggio cereali e mangimificio in provincia di Ravenna. In vista dell’imminente scadenza (2015) del Fondo in questione, si è ritenuto vantaggioso per la Cooperativa proporre al C.C.P.A. una riduzione d’importo dello stesso a euro 750.000, e al tempo stesso un allungamento della sua durata fino a luglio del 2020, per evitare la restituzione dell’intero importo nel breve periodo.Pertanto Terremerse restituirà a C.C.P.A. la somma di euro 291.177 entro il 2014, pari alla differenza tra l’importo originario e il nuovo importo del Fondo. Ciò comporterà la diminuzione del Capitale Sociale di pari valore, ma al tempo stesso permette di trattenere un importo rilevante tra le risorse proprie della Cooperativa fino al 2020».
L’Assemblea ordinaria dei Soci è intervenuta sui regolamenti dei Fondi di sovvenzione, andando a definire
anzitutto nell’art.1 le categorie dei soggetti che da ora in avanti potranno essere ammessi a Socio sovventore. Pertanto sono state identificate le categorie sotto riportate nell’intento sia di circoscrivere i soggetti titolati (quindi non più il “pubblico” in modo indifferenziato), sia di ricomprendere nelle stesse categorie coloro che già fanno parte della compagine dei Soci sovventori.
1. Soci cooperatori, nonché loro coniugi e parenti fino al secondo grado;
2. dipendenti ed ex dipendenti, loro coniugi e parenti fino al secondo grado;
3. imprenditori agricoli persone fisiche in attività non Soci, loro coniugi e parenti fino al secondo grado;
4. imprenditori agricoli in pensione o che hanno cessato l’attività;
5. ex Soci cooperatori;
6. imprenditori agricoli costituiti in forma di società di persone o società di capitali;
7. dipendenti e Soci di società appartenenti alla Lega delle cooperative e/o Agci, loro coniugi e parenti fino al
secondo grado;
8. società cooperative;
9. società finanziarie e Istituti di Credito;

Inoltre, coerentemente alla modifica dell’art. 1 e a quanto previsto dalla Statuto della Cooperativa, è stato variato l’art. 5 di tutti i regolamenti in relazione alla trasferibilità delle azioni di sovvenzione, non più libera, ma soggetta al gradimento del Consiglio di Amministrazione e quindi alla verifica dei requisiti descritti al precedente art. 1.
Da ultimo, conseguentemente alla delibera assunta in sede straordinaria, è stato variato l’art. 2 del Fondo n.4 (C.C.P.A.) portando la durata minima dello stesso da 15 a 20 anni.