Durante le ultime Assemblee straordinarie e ordinarie separate per
i Soci cooperatori e generale per i delegati dei Soci cooperatori e per i Soci
sovventori di Terremerse, sono state assunte delle delibere che riguardano la
diminuzione di un Fondo di sovvenzione non scaduto, con contestuale
allungamento della sua durata e alcune modifiche ai regolamenti dei Fondi di
sovvenzione esistenti.
«I Fondi di sovvenzione, previsti statutariamente, sono relativi ad
apporti di capitale da parte dei Soci sovventori, i quali istaurano con la
Cooperativa una relazione prettamente finanziaria, laddove i Soci cooperatori
stabiliscono con la stessa un rapporto mutualistico – spiega Emilio Sabatini, Direttore
Amministrazione, Finanza e Controllo - In particolare la prima delibera ottenuta in
Assemblea straordinaria è relativa al Fondo di sovvenzione sottoscritto nell’anno 2000
dalla società C.C.P.A. Soc. Coop. (Fondo n. 4) per l’importo di euro 1.041.177 con durata di 15 anni, pertanto
in scadenza nel 2015. Il Fondo in oggetto è nato come corrispettivo di
un’operazione nella quale C.C.P.A. aveva conferito in Terremerse il ramo
d’azienda di Solgea, costituito da magazzini di stoccaggio e vendita di mezzi tecnici
e un centro di stoccaggio cereali e mangimificio in provincia di Ravenna. In
vista dell’imminente scadenza (2015) del Fondo in questione, si è ritenuto
vantaggioso per la Cooperativa proporre al C.C.P.A. una riduzione d’importo
dello stesso a euro 750.000, e al tempo stesso un allungamento della sua durata fino a luglio del 2020, per evitare la
restituzione dell’intero importo nel breve periodo.Pertanto Terremerse restituirà a
C.C.P.A. la somma di euro 291.177 entro il 2014, pari alla differenza tra l’importo originario e
il nuovo importo del Fondo. Ciò comporterà la diminuzione del Capitale Sociale
di pari valore, ma al tempo stesso permette di trattenere un importo rilevante tra
le risorse proprie della Cooperativa fino al 2020».
L’Assemblea ordinaria dei Soci è intervenuta sui regolamenti dei
Fondi di sovvenzione, andando a definire
anzitutto nell’art.1 le categorie dei soggetti che da ora in avanti potranno essere
ammessi a Socio sovventore.
Pertanto sono state identificate le categorie sotto riportate nell’intento sia
di circoscrivere i soggetti titolati (quindi non più il “pubblico” in modo
indifferenziato), sia di ricomprendere nelle stesse categorie coloro che già
fanno parte della compagine dei Soci sovventori.
1. Soci cooperatori,
nonché loro coniugi e parenti fino al secondo grado;
2. dipendenti ed ex dipendenti, loro coniugi e parenti fino al secondo grado;
3. imprenditori agricoli persone fisiche in attività non Soci, loro coniugi e parenti fino
al secondo grado;
4. imprenditori agricoli in pensione o che hanno cessato l’attività;
5. ex Soci cooperatori;
6. imprenditori agricoli costituiti in forma di società di persone o società di capitali;
7. dipendenti e Soci di
società appartenenti alla Lega delle cooperative e/o Agci, loro coniugi e
parenti fino al
secondo grado;
8. società cooperative;
9. società finanziarie e Istituti di Credito;
Inoltre, coerentemente alla modifica dell’art. 1 e a quanto previsto
dalla Statuto della Cooperativa, è stato variato l’art. 5 di tutti i regolamenti in relazione alla trasferibilità delle
azioni di sovvenzione, non più libera, ma soggetta al gradimento del Consiglio
di Amministrazione e quindi alla verifica dei requisiti descritti al precedente
art. 1.
Da ultimo, conseguentemente alla delibera assunta in sede straordinaria,
è stato variato l’art. 2
del Fondo n.4 (C.C.P.A.) portando la durata
minima dello stesso da 15 a 20 anni.